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Attualità

Chiedi all'esperto: i diritti della lavoratrice madre

di Redazione · aprile 2014

Chiedi all'esperto: i diritti della lavoratrice madre

La maternità è un evento che la maggior parte delle donne lavoratrici si trova a dover affrontare ma, purtroppo, non sempre lo può fare con la serenità che la situazione meriterebbe. In Italia non si è ancora diffusa in maniera soddisfacente la cultura del valore sociale della maternità, per cui le aziende, pur in presenza di una normativa di tutela, spesso ostacolano nei fatti la lavoratrice madre considerata "improduttiva" e la penalizzano, soprattutto in termini di demansionamento e di mancata progressione nella carriera.

La maternità è disciplinata dal codice civile nel libro riguardante i rapporti di lavoro subordinato, in particolare l'articolo 2110 del codice chiarisce che in caso di gravidanza è dovuta alla lavoratrice la retribuzione o un'indennità sostitutiva per il periodo di assenza dal lavoro. Il Testo Unico sulla maternità prevede che la lavoratrice si astenga dalla prestazione lavorativa a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto, e per i tre mesi successivi. È data inoltre la possibilità alla madre di anticipare il periodo di astensione prima del parto, purché sia determinato da motivi di salute comprovati da certificato medico. Inoltre è possibile posticipare il periodo di astensione obbligatoria a un mese prima della data presunta e di godere di 4 mesi dopo il parto. Trascorso il periodo di astensione obbligatoria, alla madre spetta un congedo facoltativo di 6 mesi. Inoltre durante il primo anno di vita del bambino, la madre (o il padre se la madre non se ne avvale oppure se è lavoratrice autonoma) potrà assentarsi dal lavoro per due ore al giorno quale permesso giornaliero di riposo (in caso di parto plurimo i permessi sono raddoppiati).

La tutela della maternità si manifesta inoltre nel divieto di licenziamento: la lavoratrice in stato di gravidanza non può essere licenziata dall'inizio della gestazione e fino al compimento del primo anno di età del nascituro. Durante la gestazione, e fino al settimo mese dopo il parto, è fatto divieto di adibire le lavoratrici a mansioni pesanti e pericolose.

Altra tutela specifica accordata dalla legge riguarda il diritto a rientrare nella stessa unità produttiva alla quale si era addetti all'inizio del periodo di gravidanza e all'inizio del congedo e di rimanervi fino al compimento dell'anno del bambino. Anche le mansioni non possono essere mutate in ragione della gravidanza sostenuta e pertanto colei che rientra in servizio dopo la maternità deve poter svolgere le medesime mansioni da ultimo svolte. Se il datore di lavoro viola le norme di tutela può essere soggetto ad azioni giudiziarie da parte della lavoratrice e punito con una sanzione amministrativa.

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