Il gestore del servizio postale è pienamente responsabile per il mancato recapito di corrispondenza ed è, pertanto, tenuto al risarcimento del danno derivato dallo stesso. Sussiste innanzitutto la responsabilità del portalettere per la mancata consegna della raccomandata, in quanto il plico non è stato recapitato solo per la negligenza ed incuria dello stesso, invero il destinatario era noto e l'inadempimento non è stato determinato dall'impossibilità della prestazione.
Quanto al risarcimento, le Poste sono tenute a versare una somma pari al valore economico di cui si sarebbe beneficiato qualora la raccomandata fosse stata regolarmente recapitata al destinatario. Ciò alla stregua di oramai consolidata giurisprudenza e di ordinario rapporto contrattuale tra cittadino e Poste, che consentono di affermare la responsabilità del vettore postale, con condanna di esso a risarcire il danno patito per la mancata consegna.
Avv. Patrizia Cappiello




