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Ho acquistato un appartamento... È vero che è mio diritto avere quel box?

di Redazione · giugno 2014

Ho acquistato un appartamento... È vero che è mio diritto avere quel box?

Fino all'entrata in vigore della legge Ponte del 1967 non esisteva l'obbligo di costruire edifici con spazi o locali destinati a parcheggio, e gli eventuali parcheggi costruiti fino al 1967 erano e sono liberamente trasferibili anche separatamente dall'unità immobiliare collegata. La legge in parola ha posto un vincolo di destinazione d'uso sugli spazi destinati a parcheggio, quindi se il condominio è successivo al 1967 i posti auto sono considerati una pertinenza non alienabile separatamente dall'appartamento, con conseguente nullità degli atti di separata alienazione o, quantomeno, di parziale nullità, nella parte in cui non prevedono almeno il diritto reale d'uso a favore del condomino. Invero, tra parcheggi ed unità immobiliari condominiali c'è un vincolo di pertinenzialità inderogabile: il proprietario dell'appartamento a cui è "collegato" il box auto vanta un diritto reale (proprietà, usufrutto o uso) che gli consente di utilizzare il parcheggio.

Ancora diversa la disciplina delle costruzioni successive al 2005, infatti la legge n. 246 ha escluso i vincoli pertinenziali e ha stabilito nuovamente la libera trasferibilità dei parcheggi. In conclusione, la pertinenzialità del posto auto va ricercata nell'anno di costruzione dell'immobile a cui è collegato.

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