Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo di vietare l'utilizzazione, da parte di terzi, dello stesso marchio o di un marchio simile e, dunque, idoneo a confondere i consumatori per prodotti identici o simili. Se si scopre che altri fanno un uso improprio del proprio marchio, o ne usano uno molto simile, si possono intraprendere diverse strade per vedersi tutelati e per far rispettare i diritti derivanti dalla registrazione del marchio. La tutela può condursi progressivamente prima mediante l'invio di una lettera di diffida al contraffattore e successivamente con l'avvio di un'azione legale. Con la diffida si intima al contraffattore di non utilizzare più il marchio e di ritirare i prodotti che circolano con tale simbolo. Tuttavia, la definizione bonaria della lite non è sempre possibile perchè il contendente del marchio registrato, presunto contraffattore, può non dar seguito alle richieste esposte nella diffida, in tal caso, l'azione civile di contraffazione è necessaria. La causa vera e propria, detta di merito, può essere preceduta dalle misure cautelari, che vengono concesse dal giudice con lo scopo di far cessare immediatamente l'attività di violazione del diritto di esclusiva senza attendere il completo svolgimento del processo ordinario. Esse possono essere decise in tempi molto rapidi, quantificabili in poche settimane. Tali misure comprendono l'inibitoria alla prosecuzione dell'attività di fabbricazione e/o di vendita, il sequestro dei prodotti contraffatti e il ritiro degli stessi dal mercato. Il giudice può disporre anche il risarcimento dei danni derivanti dall'uso improprio del marchio altrui, l'ammontare dei danni viene stabilito tenendo conto di molti fattori tra cui il mancato guadagno del titolare del marchio copiato, i benefici per l'autore della violazione, il danno morale o in alternativa il canone che sarebbe stato pagato se fosse stata richiesta l'autorizzazione all'uso del marchio. Infine, se il contraffattore ha agito con dolo, quindi con la consapevolezza di copiare un marchio magari più conosciuto sul mercato, è perseguibile penalmente per il reato di contraffazione. L'articolo 473 del codice penale punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, brevetti, disegni e modelli industriali, nazionali o esteri. Tale norma, inoltre, punisce chiunque, senza aver concorso nella condotta di alterazione o contraffazione, fa uso di tali marchi, brevetti eccetera contraffatti o alterati. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.500 a 25.000 euro nel caso in cui l'oggetto del reato siano marchi o altri segni distintivi.
Avv. Patrizia Cappiello, Lo studio è sito in Piano di Sorrento (NA), Corso Italia, 196 sc B, Parco degli Ulivi.




