Finalmente un po' di chiarezza fra le intrigate maglie della legislazione che disciplina il Codice della strada! Una recente sentenza della Corte Costituzionale, la n° 27 del 24 gennaio, ha abrogato il comma 2 dell'art. 126-bis nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo, nell'ipotesi in cui non sia stato identificato personalmente, alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all'Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l'infrazione alle regole della circolazione stradale. La norma era in evidente contrasto con l'art. 27 della Costituzione che prevede una responsabilità meramente personale, il proprietario quindi non può rispondere di quanto commesso da altri! Quali le conseguenze di una simile decisione? Lungi dal credere di poter scorrazzare a folli velocità, gli automobilisti devono essere consapevoli del fatto che devono sempre rispondere dell'identità del conducente. Nel caso in cui omettano di farlo, se è pur vero che nessun punto verrà decurtato dalla loro patente, andranno incontro a sanzioni ingenti: il Codice della strada, all'art. 180 comma 8, prevede multe dai 345 ai 1375 €! Purtroppo anche in tema di giustizia non si può non fare a meno di parlare di sfortuna, infatti coloro che hanno già perso punti a causa del precedente orientamento, non potranno riottenerli . . . almeno per il momento.
dott.ssa Patrizia Cappiello



