Luglio 2026 · Anno XXIIIIl mensile gratuito della Penisola Sorrentina
Attualità

Parliamo di eredità

di Redazione · maggio 2005

Per eredità si intende, nel linguaggio comune, l'insieme dei beni mobili ed immobili del defunto che andrà ad arricchire il patrimonio, in realtà costituisce una universitas iuris, in quanto è considerata come una unità astratta ed ideale di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al de cuius, quindi anche diritti di credito o, nelle ipotesi negative, di debito. Cosa può fare l'erede per tutelarsi nella malaugurata eventualità di poter ereditare un debito?

Appare opportuna una premessa, egli acquista il diritto all'eredità con l'accettazione, questa ha effetto dal giorno dell'apertura della successione e suo presupposto necessario è la capacità di agire, gli incapaci devono quindi essere assistiti o rappresentati. L'accettazione può essere espressa, in un atto pubblico o in una scrittura privata, (ad es. in una dichiarazione notarile) oppure tacita, in questo caso il chiamato all'eredità compie atti che presuppongono la sua volontà di accettare e che solo un erede avrebbe il diritto di compiere, (ad es. alienazione di cose di pertinenza dell'eredità o sottrazione di beni ereditari). In entrambe le ipotesi si produce la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede; egli risponderà così dei debiti ereditari anche se superano l'asse ereditario. L'accettazione non può essere legata a condizioni o termini ed è irrevocabile, un'accettazione parziale non è possibile.

Se il chiamato all'eredità non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi deve rinunciare espressamente.

Con l'accettazione con beneficio d'inventario invece l'erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius, eredità e patrimonio dell'erede restano separati, cosicché i debiti ereditari devono essere pagati solo entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati. Rappresenta la soluzione migliore nel caso in cui non si conosca con esattezza l'ammontare dei debiti ereditari. Di fatto accade che il notaio, alla presenza di due testimoni, riceve la dichiarazione dell'accettante e successivamente provvede ad eseguire l'inventario dei beni.

L'accettazione dell'eredità deve avvenire entro 10 anni dalla data del decesso del testatore invece nell'accettazione col beneficio di inventario, qualora il chiamato all'eredità sia in possesso di beni ereditari, l'accettazione deve avvenire entro i 40 giorni successivi e l'inventario deve essere fatto entro 3 mesi dalla morte del testatore.

L'accettazione non rappresenta l'unica attività da compiere, spesso è necessario aggiornare registri o svolgere altre pratiche. Se ad esempio si vuole accettare un veicolo in eredità, bisogna trascrivere negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico l'accettazione di eredità e aggiornare la carta di circolazione presso gli uffici della Motorizzazione Civile. Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell'autentica delle firme sull'atto.

dott. Patrizia Cappiello