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Attualità

Devo comunque pagare il canone dei due mesi di differenza?

di Redazione · aprile 2011

Devo comunque pagare il canone dei due mesi di differenza?

Risponde l'avvocato Patrizia Cappiello

La legge stabilisce che il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, con l'obbligo di dare al locatore un preavviso di sei mesi prima del rilascio. Conseguentemente, il locatore ha diritto a riscuotere il pagamento di tutte le sei mensilità relative al preavviso, a meno che l'immobile non venga affittato nel corso dei sei mesi, nel qual caso avrà diritto solo alle mensilità per il periodo in cui l'immobile è rimasto sfitto. La legge non specifica se il locatore debba rifiutarsi di ricevere le chiavi prima dello spirare del prescritto termine semestrale oppure la possa ugualmente accettare, senza per questo perdere il diritto al pagamento delle restanti mensilità. La giurisprudenza ha colmato questa lacuna, in particolare, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 25136 del 27/11/2006 ha precisato che il conduttore "indipendentemente dal momento (anteriore alla scadenza del preavviso) di materiale rilascio dei locali, rimane obbligato alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione de jure del contratto e, cioè, per sei mesi, a decorrere dalla data del preavviso". Questo perché il recesso nell'inquilino diviene efficace solo con lo scadere del predetto periodo di preavviso. In pratica, quindi, l'inquilino deve pagare le sei mensilità anche se riconsegna l'immobile prima che scada il semestre, a meno che, nel mentre, l'immobile in questione venga nuovamente locato.