In linea di principio si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso o nel godimento dell'immobile in locazione. L'art. 1585 comma 2 del Codice Civile riconosce al conduttore una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno qualora nell'immobile si verifichi una infiltrazione.
Presupponendo che il terrapieno sia parte comune del condominio, gode di una presunzione di comunione, e dello stesso risponde il condominio, quale custode dei muri e dei servizi comuni, ed è sempre il condominio che, oltre al risarcimento dei danni, può essere obbligato a rimuovere la causa. Nei suoi confronti può agire non solo il proprietario ma anche il conduttore dell'immobile danneggiato, purché si trovi ad avere un potere materiale sulla cosa (cioè il possesso). Infatti, ai fini della legittimazione attiva, è sufficiente provare l'esistenza di questo potere di fatto, in quanto l'ingiustizia del danno non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato né all'esistenza di un diritto tutelato erga omnes.
Avv. Patrizia Cappiello



