Dallo scorso anno, infatti, il nuovo Codice della strada (legge n° 120 del 29 luglio 2010) prevede che gli enti proprietari o gestori della strada possano disporre, mediante ordinanza, l'obbligo per tutti gli veicoli di circolare con a bordo le catene da neve o, in alternativa, di essere dotati di gomme invernali.
ANCHE QUANDO NON NEVICA È bene specificare che se una strada è soggetta all'ordinanza, l'obbligo vige anche quando non nevica. In altre parole se si viene fermati in una splendida giornata di sole, con le strade pulite e senza alcun rischio di nevicata, si è passibili di sanzione. La ratio è quella di scoraggiare quegli automobilisti che si mettono in viaggio a prescindere dalle dotazioni della propria auto e delle condizioni meteorologiche. Un'imprudenza che ricade sulla sicurezza degli altri, perché basta un veicolo fermo, magari di traverso, per bloccare il traffico di un'autostrada con tutti i rischi conseguenti.
PER LA LEGGE PNEUMATICI INVERNALI = CATENE Il Codice della Strada non fa differenza fra le due cose, entrambe definite "dispositivi antisdrucciolevoli". È bene ricordare però la grande differenza pratica: i pneumatici invernali, una volta montati incrementano la sicurezza anche quando l'asfalto è pulito, perché la loro mescola è sviluppata per "funzionare" quando la temperatura scende al di sotto dei 7° C e le gomme estive tendono ad irrigidirsi pregiudicando l'aderenza. Le catene sono invece un dispositivo di emergenza: si possono montare solo quando l'asfalto è innevato, perché altrimenti possono danneggiarsi o danneggiare la meccanica dei veicolo. Inoltre obbligano l'automobilista a viaggiare a velocità inferiori ai 50 km/h.
DOVE VIGONO GLI OBBLIGHI E veniamo al tema più caldo: dove sono obbligatori i pneumatici invernali o le catene da neve a bordo. Le famigerate ordinanze sono pubblicate sul sito della Polizia Stradale e a disposizione di tutti.
LE SANZIONI Il controllo che gli automobilisti circolino nel rispetto delle ordinanze è di competenza degli organi di Polizia Stradale. La sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada varia tra gli 80 e i 318 euro.



