L'ingiuria e la diffamazione costituiscono due fattispecie di reato in cui viene violata la dignità della persona, che viene denigrata attraverso l'utilizzo di espressioni offensive più o meno pesanti e, talvolta, mediante l'attribuzione di fatti determinati non corrispondenti a verità. L'elemento differenziale tra i due reati consiste nella circostanza che la persona cui l'offesa è diretta sia o meno presente: commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente mentre commette il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa. Pertanto, il fatto, e quindi anche la pena, è meno grave nel caso di ingiuria, poiché la presenza dell'offeso gli consente di difendersi.
Le conseguenze dei reati in parola sono molteplici, innanzitutto dal punto di vista del diritto penale, infatti a carico dell'autore del reato potranno essere poste tanto sanzioni di natura pecuniaria quanto la restrizione della libertà personale (reclusione). Ingiuria e diffamazione possono, inoltre, comportare la condanna al risarcimento del danno che è derivato dalla violazione dei diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto all'immagine, alla reputazione, all'onore, alla privacy.
Chi scopre di essere vittima di uno dei reati di cui si è discusso può tutelarsi innanzitutto denunciando il fatto alle Autorità competenti (Carabinieri, Polizia …) e rivolgendosi ad un legale che curi il risarcimento del danno.
Avv. Patrizia Cappiello



