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Attualità

Chiedi all'esperto: diritto di ritenzione e appropriazione indebita

di Redazione · ottobre 2012

Chiedi all'esperto: diritto di ritenzione e appropriazione indebita

Il diritto di ritenzione, previsto dall'art. 2756 del codice civile, riguarda i crediti che derivano dalle prestazioni e dalle spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili, come ad esempio la riparazione di un veicolo. Tali crediti godono di un privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le riparazioni o le spese di miglioramento. Il diritto di ritenzione può essere esercitato solo se il credito che si intende tutelare sia certo, liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non controverso. In tal caso il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Per aversi Appropriazione indebita è necessario che ci si appropri di un bene altrui con la volontà di farlo proprio (interversione del possesso).

Il corretto esercizio del diritto di ritenzione, che consiste nell'omessa restituzione della cosa e nella sua ritenzione a titolo precario, a garanzia di un preteso diritto di credito, non integra il reato di appropriazione indebita, in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene.

Il comportamento di chi trattiene il bene nel caso descritto non risulta affatto illecito né sul piano oggettivo, in quanto la cosa viene trattenuta in attesa del pagamento, né su quello soggettivo, non avendo mai inteso invertire il possesso del veicolo che, in effetti, è a disposizione del proprietario, il cui diritto di proprietà non è mai stato posto in discussione.

Avv. Patrizia Cappiello