Sono assai ricorrenti le ipotesi di incidenti autostradali causati da oggetti presenti sul manto autostradale, per lo più caduti o lanciati da altri veicoli, o da animali che abbiano invaso la carreggiata, perché abbandonati nelle piazzole di sosta o perché altrimenti penetrati.
La società concessionaria dell'autostrada risponde ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile dei danni riportati per sinistri causati da anomalie immanenti o sopravvenute, incidenti sulla normale percorribilità dell'autostrada stessa, fatta salva la prova, a suo carico, della non imputabilità delle stesse nell'ipotesi di forza maggiore (per il verificarsi, ad esempio, in un terremoto) o della sussistenza del caso fortuito (dando, ad esempio, la dimostrazione che l'immissione di un animale sulla carreggiata autostradale sia dovuta all'abbandono dello stesso in una piazzola dell'autostrada poco prima del sinistro).
La responsabilità della società autostrade è anche di tipo contrattuale perché allorquando il conducente si ferma al casello si conclude tra i due soggetti un rapporto obbligatorio, in cui sul conducente grava l'obbligo di pagare il pedaggio e sulla società autostrade l'obbligo di far fruire il servizio. Oltre a tale prestazione principale la società è tenuta ad una serie di obblighi secondari, primo tra tutti quello di tenere in perfetta manutenzione il manto stradale, destinato ad essere percorso ad alta velocità in condizioni di sicurezza.
È pertanto possibile citare la società autostrade per il ristoro dei danni patiti.
(Avv. Patrizia Cappiello)




