La legge n°120 del 29 luglio 2010 (art. 6 del Codice della strada) prescrive "che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio". Alla categoria dei "mezzi antisdrucciolevoli" ammessi come alternativa agli pneumatici invernali, in realtà, appartengono solo le catene da neve, che sono l'unico dispositivo supplementare di aderenza omologato (dall'istituto italiano CUNA NC 178-01 o dall'austriaco ON - V 5117) e quindi permesso dalla legge.
QUANDO SI USANO LE CATENE Stabilito cosa dice la legge, occorre sottolineare come le catene siano da considerare un dispositivo d'emergenza, da montare (con tutti i disagi connessi) seguendo una regola semplice: vanno montate quando le ruote slittano e non si riesce più ad avanzare, ma non prima. Non bisogna utilizzarle con poca neve o addirittura su strade asfaltate, solo perché in quel momento le si ha a disposizione: si rovinerebbero, danneggerebbero il manto stradale e, imponendo al veicolo di marciare a bassa velocità, causerebbero ingiustificati disagi alla circolazione. Le catene servono dunque solo a trarsi d'impaccio in presenza di ghiaccio, in situazioni di alto innevamento o su forte pendenza, anche quando si è dotati di gomme invernali. Vanno inoltre applicate solo alle ruote motrici e la velocità massima consentita quando si circola con catene montate è di 50 km/h.
TIPOLOGIA E PREZZI DELLE CATENE Le catene da neve si distinguono per la geometria delle maglie: quelle a "rombo" garantiscono un'ottima tenuta di strada (sia laterale che longitudinale) e sono facili da montare, le catene a "Y" costano poco e sono abbastanza efficaci. La forbice di prezzo per un paio di catene varia dai 30 a 150 euro, a seconda dei marchi e delle tipologie che abbiamo descritto. L'importante è che siano omologate e che sulle catene stesse e sulla confezione siano riportate le sigle CUNA o ON.
I DISPOSITIVI "FUORILEGGE" Tutti gli altri articoli presenti sul mercato (calze o autosock, catene spray o liquide, ecc...) oltre agli pneumatici invernali, alle catene da neve e alle gomme chiodate non sono a norma, in quanto solo "ammessi" e non "omologati", anche nel caso in cui siano certificati da enti qualificati come il TÜV tedesco. Pur non essendo riconosciute dal Cds, le calze o autosock sono reti in materiale elastico con cui si rivestono le ruote motrici per assolvere in parte la funzione degli pneumatici invernali o delle catene.
Sono veloci da installare ed efficaci per guadagnare motricità in caso di neve quando ci si trova in situazioni di emergenza, ma a contatto con l'asfalto si lacerano in fretta. Altri "lavoratori precari" della neve sono le catene spray o liquide, che costano molto poco e che applicano sul battistrada una composizione chimica di consistenza schiumosa o collosa, dissolvendosi in pochi chilometri e comunque considerati fuorilegge.
I CARTELLI STRADALI Quando ci mettiamo in marcia d'inverno dobbiamo conoscere con precisione il significato dei cartelli che magari vediamo tutto l'anno, ma che diventano "operativi" nella brutta stagione. Il segnale più noto è quello della ruota catenata su fondo blu. Significa che, dal punto dov'è installato, è obbligatorio avere pneumatici invernali o, in alternativa, catene da neve montate. Per il Codice della strada, la prescrizione scatta appena c'è quel cartello: non parla di obbligo solo in caso di strada innevata. L'obbligo di catene a bordo o gomme invernali montate, invece, è segnalato da un altro cartello, di più recente introduzione, raffigurante una gomma catenata a fianco di uno pneumatico invernale ed è accompagnato dalle scritta "obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo", dal periodo di riferimento "dal 15 novembre al 15 aprile" e dai tratti di strade interessati. Può essere a sfondo blu o verde, a seconda che sia installato su arterie della viabilità ordinaria o sulle autostrade.
LE SANZIONI: NON SOLO MULTE Circolare senza avere a bordo le catene da neve o avere a bordo oppure installati gli pneumatici da neve, nelle strade in cui ciò è prescritto e per i periodi indicati, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da € 39,00 a € 159,00 o da € 80,00 a € 318,00 (ex art. 72 CdS), rispettivamente per le infrazioni commesse dentro o fuori i centri abitati (artt. 7 e 6 CdS). Ai sensi dell'art. 192 comma 3 CdS, i funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti dei mezzi antisdrucciolevoli, qualora prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
PRIMA DI PARTIRE INFORMATEVI Durante il periodo invernale occorrerà, prima di mettersi in viaggio, informarsi dell'eventuale vigenza di normative restrittive che regolamentino a carattere locale l'uso obbligatorio di pneumatici invernali o catene da neve. Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it e su altri siti istituzionali come www.interno.it, www.poliziadistato.it sono disponibili le ordinanze che interessano la viabilità principale, suddivise per ambito territoriale.




