Le vendite di fine stagione, cioè i saldi, rientrano nella categoria delle svendite. L'acquisto in periodi di svendite è regolamentato dal decreto legislativo n. 114/98, che ha stabilito la libera circolazione delle merci e ha individuato all'articolo 15 le norme che disciplinano le vendite straordinarie.
Innanzitutto bisogna precisare che gli articoli che vengono proposti nei negozi durante l'intero periodo delle svendite devono effettivamente essere appartenuti alla collezione o alla stagione passata o che sta finendo e non devono essere dei fondi di magazzino, questi vanno venduti deprezzati di molto rispetto al prezzo originario. Inoltre, il prezzo di vendita iniziale deve essere ben indicato, insieme alla percentuale dello sconto ed al prezzo finale. Se il negoziante non rispettasse questi obblighi, rischierebbe sanzioni salate.
Il negoziante invece non ha l'obbligo di far provare i capi ai consumatori, infatti la possibilità di provare gli articoli anche quando vengono messi in saldo è a pura discrezione del commerciante. In questi casi bisogna fare molta attenzione perchè il cambio merce per errato acquisto, o comunque per motivo diverso da un difetto dell'oggetto, è a pura discrezione del negoziante che potrà decidere di accettarlo o meno.
Diverso il caso in cui la merce è difettosa, infatti la merce acquistata in svendita si può sostituire se risulta difettosa presentando alla cassa lo scontrino di acquisto. Il commerciante, una volta ripreso l'articolo, può decidere se ripararlo o sostituirlo, se ridurre ulteriormente il prezzo o restituire i soldi in contanti all'acquirente. Il decreto 114/98 stabilisce che in caso di difetto il consumatore ha il diritto di denunciare lo stesso entro due mesi dalla data in cui lo stesso è stato rilevato.
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