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Salute

L'Esperto Risponde

di Redazione · maggio 2009

L'Esperto Risponde

MEDICINA > QUALI SONO I SINTOMI DA CARENZA DI MAGNESIO? Il magnesio è un minerale fondamentale per il corpo umano: favorisce l'attività del sistema nervoso, è indispensabile nella contrazione muscolare e interviene in oltre 300 reazioni enzimatiche. Gli stati carenziale di magnesio, piuttosto frequenti in chi vive in città, sono quasi sempre dovuti a un insufficiente apporto alimentare. Colpa di diete sbilanciate negli adulti, o della rinuncia a frutta secca e legumi nell'anziano con problemi di masticazione, senza dimenticare l'uso di diuretici o lassativi che ne compromettono l'assorbimento. Il deficit, anche modesto, ma continuo si manifesta attraverso sintomi precisi che possono allertare il farmacista. Il disturbo più comunemente riferito è l'astenia, fino ai crampi muscolari, ma anche ansia, cefalea e umore depresso (tipici della sindrome premestruale). Un'adeguata omeostasi del magnesio, a tutte le età, è quindi importante per favorire il benessere complessivo e aiutare la prevenzione e la cura di patologie importanti. Dott. Maria Buononato

LEGGE > SONO AFFITTUARIO DI UN APPARTAMENTO CHE IL PROPRIETARIO VUOLE VENDERE. POSSO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE NELL'ACQUISTO? Il conduttore di un immobile adibito ad uso abitativo non vanta alcun diritto di prelazione, salvo alcune ipotesi disciplinate dalla legge 431/1998. Nel caso in esame il diritto opera solo se il locatore che intende vendere l'immobile a terzi si avvale della facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza, e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo, oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In quest'ipotesi il conduttore ha il diritto di essere preferito, a parità di condizioni, agli altri eventuali acquirenti. Se invece il proprietario intende vendere a terzi dopo la prima scadenza contrattuale, al conduttore non spetta il diritto di prelazione, né gli spetta se il locatore è comproprietario dell'immobile a titolo di comunione ereditaria, in tal caso, infatti, il diritto di prelazione a favore dei coeredi prevale su quello del conduttore. Lo stesso dicasi se il locatore vende al coniuge o ai parenti entro il secondo grado. Avv. p. Patrizia Cappiello

FISCO > SI AVVICINA IL MOMENTO DI FARE I CONTI CON IL FISCO E PRESENTARE LA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: SIETE SICURI DI CONOSCERE TUTTE LE AGEVOLAZIONI DI CUI POTETE GODERE? QUESTO MESE PARLEREMO DELLE AGEVOLAZIONI IRPEF PER I SOGGETTI DISABILI. Per ogni figlio portatore di handicap il Tuir prevede una detrazione pari ad €1020,00 se maggiore di tre anni o di €1120,00 se minore di tre anni. Ai sensi dell'art.1 D. L. n.185/2008 il nucleo familiare con componenti portatori di handicap (quindi non solo per i figli) con reddito complessivo non superiore ad €35000,00 ha diritto ad un bonus straordinario pari ad €1000,00. Per quanto riguarda le spese mediche dei disabili bisogna distinguere quelle deducibili da quelle detraibili: le prime si deducono dal reddito abbassando l'imponibile soggetto ad imposta e sono ad es. l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, sussidi tecnici e informatici, ecc.; le seconde, sono detraibili dall'imposta ovvero abbattono l'ammontare degli importi da pagare all'Erario e sono ad es. le spese mediche generiche e di assistenza specifica. L'art.15 del Tuir prevede una detrazione d'imposta per l'acquisto di veicoli in favore di portatori di handicap. La detrazione spetta una sola volta nell'arco di quattro anni e con riferimento ad un solo veicolo nel limite di € 18075,99. Se, però, si tratta di importi ingenti, è possibile rateizzare la detrazione spettante in quattro rate di pari importo. Tale detrazione spetta sia sul costo dell'acquisto che sulle spese di manutenzione straordinaria. Il mezzo deve essere utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti diversamente abili. Attenzione però: non si può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, l'autoveicolo per il quale si è usufruito dei benefici fiscali, prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, pena la restituzione delle cifre di cui si è goduti. Dott. Commercialista Elena Scotti