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Salute

L'Esperto Risponde

di Redazione · luglio 2009

L'Esperto Risponde

MEDICINA > ECCO QUALCHE PICCOLO ACCORGIMENTO PER CHI LAMENTA FASTIDI A CARICO DEGLI ARTI INFERIORI, PER MODIFICARE UNO STILE DI VITA ERRATO E LIMITARE IL PROGREDIRE DEL DISTURBO NEI SOGGETTI A RISCHIO. - Combattere la sedentarietà facendo passeggiate e praticando sport che non comportino sforzi fisici eccessivi. - Seguire una dieta che eviti stitichezza e sovrappeso; bere molta acqua, ridurre il fumo, che danneggia le pareti dei vasi sanguigni e il consumo di alcol, che rallenta il ritorno venoso. - Se si è costretti a stare fermi a lungo seduti, usare un poggiapiedi, non accavallare le gambe e cercare di alzarsi ogni ventina di minuti. - Se si è costretti a stare fermi a lungo in piedi, effettuare frequentemente piccoli movimenti delle gambe o molleggiarsi su tacco e punta. - Indossare calzature con tacco non inferiore a tre centimetri, ma non superiore a cinque centimetri. - Indossare abiti che non costringano gambe e cosce: evitare pantaloni attillati, cinture, calzettoni e stivali stretti. - Dormire con le gambe sollevate 20-25 centimetri rispetto al cuore. - Evitare il calore in tutte le sue forme: locali eccessivamente riscaldati, cerette depilatorie a caldo, esposizione diretta e prolungata a fonti di calore come termosifoni, caminetti, borse d'acqua calda, saune. Esporsi al sole nelle ore meno calde e per brevi periodi; al mare camminare con le gambe immerse nell'acqua fino alla coscia. - Preferire la doccia al bagno in vasca e possibilmente praticare la sera una doccia fredda dal basso verso l'alto. - Fare uso di calze elastiche a compressione graduata, secondo il consiglio del medico. - Utilizzare integratori e dermocosmetici come preventivi o per disturbi di lieve entità che mirano ad aiutare il ripristino della elasticità venosa, come per esempio le formulazioni a base di antocianosidi del mirtillo, ippocastano, centella asiatica, hamamelis, vitis vinifera, rusco e ginko biloba. Questi estratti vegetali hanno azione vasoprotettiva, rinforzano le pareti delle vene riducendo il gonfiore, con una costante e progressiva attenuazione di tutti i sintomi dell'insufficienza venosa. Si consigliano almeno due cicli di terapia l'anno, della durata di due mesi ciascuno. Dott. Maria Buononato

LEGGE > LA SCRITTA "PAGATO" SU UNA BOLLA DI CONSEGNA EQUIVALE A QUIETANZA DI PAGAMENTO? L'aver fatto scrivere da chi ci ha venduto della merce, sulla bolla di consegna, la dicitura "PAGATO" senza farla sottoscrivere, non rappresenta la prova che abbiamo effettivamente pagato. La quietanza è l'atto nel quale il creditore ha apposto la propria firma con l'indicazione esplicita di avere ricevuto quanto dovutogli per un determinato bene, non essendo sufficiente a rappresentare una quietanza la semplice dicitura "pagato" senza la sottoscrizione. Una bolla di consegna o una fattura con la dicitura "pagato" firmata può essere impugnata, e quindi può esserne richiesto il pagamento, solamente quando il venditore può dimostrare di averla sottoscritta per violenza o errore. Ovviamente, l'errore dovrà essere scusabile, ossia, in sostanza, vertere su circostanze tali per cui qualunque uomo medio sarebbe caduto in inganno date le circostanze di tempo, modo e luogo in cui l'errore è avvenuto, ad esempio perchè si credeva di sottoscrivere quietanza di aver ricevuto il pagamento del bene "sedia" e, invece, per errore, si sottoscriveva la quietanza del bene "tavolo". Avv. p. Patrizia Cappiello

FISCO > NOVITÀ FISCALE PER I TITOLARI DI PARTITA IVA: PAGAMENTO DELL'IVA AL MOMENTO DELL'EFFETTIVA RISCOSSIONE. Vi è mai capitato di aver emesso fattura e, in attesa del pagamento, aver dovuto nel frattempo pagare anche la relativa imposta? Giungono ora novità in merito: in via sperimentale per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, il pagamento dell'Iva avverrà al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo. L'imposta diventa comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Quindi trascorso un anno dall'emissione della fattura l'Iva va pagata comunque indipendentemente dall'incasso. Il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Non possono quindi usufruire della sospensione i titolari di regimi speciali iva e coloro che applicano il regime del reverse charge. La fattura dovrà indicare con annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma. Sarà necessario quindi indicare sulla fattura: "Operazione con Iva ad esigibilità differita ex art. 7 decreto legge 29 novembre 2008 n. 185". Dott. Commercialista Elena Scotti