Ci troviamo di fronte a molteplici interessi che entrano tra loro in conflitto, da un lato i diritti della donna di decidere l'interruzione della gravidanza liberamente, pur se nei limiti della legge, dall'altro il diritto del padre del concepito di esprimere il proprio dissenso ed infine il diritto alla vita. L'interruzione della gravidanza costituisce un diritto della donna, coniugata, fidanzata o libera. La legge non individua alcun obbligo di rendere partecipe il padre del concepito della procedura e della decisione finale. La legge n. 194 del 22.5.1978 disciplina le ipotesi di interruzione della gravidanza senza alcuna distinzione correlata alla condizione personale della donna, se, cioè, la fecondazione sia avvenuta all'interno di un rapporto matrimoniale o meno. La legge tutela la donna in quanto tale, in modo, cioè, indipendente dalla natura e dalle condizioni giuridiche del rapporto con il padre del concepito. In particolare, l'art. 5 attribuisce alla donna la facoltà di rendere partecipe il padre del concepito della procedura prodromica alla decisione abortiva ma, ad ogni modo, è lei, in via esclusiva, che, una volta maturato l'eventuale periodo di ripensamento di sette giorni richiestole dal medico interpellato, deve decidere l'interruzione della gravidanza. Del resto, sarebbe quantomeno incongruo stabilire che la donna, quando abbia assunto anche la condizione di moglie, debba essere limitata a causa e per effetto dell'esercizio di un diritto riconosciutole dalla legge.
Avvocato Patrizia Cappiello




