Al fine di evitare conflitti con i vicini, al momento della collocazione delle piante è bene pensare alle dimensioni che esse raggiungeranno col tempo. Sono frequenti le liti tra proprietari di terreni contigui a proposito degli alberi piantati vicino al confine delle rispettive proprietà. Il codice civile divide gli alberi in tre categorie: alberi di alto fusto, che devono essere piantati a una distanza di almeno 3 metri dal confine che divide le due proprietà, alberi con rami che possono arrivare a un'altezza massima di 3 metri, devono essere posti a 1 metro e mezzo dal confine, alberi che non superano in altezza i 2,5 metri, che debbono essere posti a mezzo metro dal confine. Quindi i pini non possono essere piantati ad una distanza di meno di tre metri dal confine, salvo diversa distanza prevista da regolamenti o usi locali. La ragione di questa norma è evitare che il vicino veda la pianta nonchè subisca la conseguente diminuzione di aria, luce, soleggiamento e panoramicità (Cass. 12956/00). Nel caso di specie, pertanto, si può chiedere, ai sensi del codice civile, l'estirpazione della pianta, a meno che, dal momento in cui il pino è stato piantato non siano trascorsi più di 20 anni, infatti in tal caso si sarebbe usucapito il diritto di mantenere la pianta a distanze non regolamentari. Il vicino danneggiato dalla presenza dell'albero può esigere che venga abbattuto oppure che vengano tagliati quei rami che sporgono sul suo terreno ma non può procedere personalmente a queste operazioni, nel caso di radici che si addentrino nella sua proprietà, può invece provvedere a reciderle personalmente.
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