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Divorzio all’italiana è sempre possibile?

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Marzo 2020 in Attualità

Io e mia moglie ci siamo trasferiti in Italia dopo esserci sposati nel nostro paese di origine. Possiamo separarci in un Tribunale italiano?
Quando una coppia di cittadini stranieri, residente in Italia, decide di separarsi o di divorziare, la prima questione da risolvere riguarda la competenza giurisdizionale, cioè a quale tribunale debba rivolgersi, se quello del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio o quello italiano.
Per individuare il tribunale competente occorre fare riferimento ai criteri di cui all’art. 3 del Regolamento UE n. 2201/2003 che prevede che, in caso di domanda congiunta è competente il giudice dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale di uno dei coniugi. Se la domanda non è congiunta si considera la residenza abituale dei coniugi o l’ultima residenza abituale dei coniugi, la residenza abituale del convenuto o dell’attore. Per residenza abituale si intende il luogo in cui il soggetto ha fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente e abituale dei propri interessi. Pertanto, se entrambi i coniugi stranieri risiedono in Italia, sussiste la giurisdizione del giudice italiano. Laddove fossero proposte più domande, ad esempio da ciascuno dei coniugi separatamente, è competente il tribunale in cui è stato depositato per primo il ricorso.
Una volta individuata l’autorità competente, occorre capire quale sia la legge applicabile, cioè se i cittadini stranieri siano soggetti alla legge italiana oppure a quella della loro nazionalità. L’articolo 5 del Regolamento UE n. 1259/2010 attribuisce ai coniugi la facoltà di fissare di comune accordo la legge applicabile alla separazione personale ed al divorzio, purché si tratti di una delle seguenti leggi: dello Stato di residenza abituale dei coniugi o dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi o dello Stato in cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo o della legge del luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria adita. Qualora le parti non abbiano effettuato alcuna scelta, trova applicazione l’art. 8 del medesimo Regolamento secondo il quale è applicabile la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, in mancanza quella dell’ultima residenza abituale dei coniugi, in mancanza, la legge dello stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale o, infine, la legge dello stato in cui è adita l’autorità giurisdizionale. La normativa in materia predilige, quindi, l’applicazione della legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi, con l’evidente finalità di favorire l’integrazione sociale e consentire al giudice dello Stato di residenza abituale dei coniugi di essere individuato come competente e di applicare il diritto interno.
Nei procedimenti di separazione e divorzio nei quali la coppia deve regolamentare i rapporti tra i genitori in relazione all’affidamento dei figli, al loro collocamento ed alle modalità di frequentazione, la competenza giurisdizionale appartiene al giudice dello Stato in cui il minore risiede abitualmente, secondo la legge nazionale del figlio.
Il cittadino straniero residente in Italia ha diritto a vedere riconosciuta in Italia la sentenza straniera di separazione o divorzio. Nel caso si richieda la trascrizione di una sentenza emessa in un paese dell’Unione Europea l’autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia un certificato che non necessita né di traduzione né di legalizzazione. Le Sentenze emesse in Stati non UE invece dovranno essere presentate per la trascrizione in Italia, legalizzate e tradotte, al Comune italiano di interesse o al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.

Avv. Patrizia Cappiello
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