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SUPERBONUS 110% I dubbi più comuni: La decadenza dal beneficio fiscale e le sanzioni dell’agenzia delle entrate

Autore: a cura della dott.ssa Teresa Pane | Pubblicato Ottobre 2021 in Attualità

A partire da questo numero esamineremo i luoghi comuni più frequenti che spesso sono portati a sostegno dai NO-BONUS detrattori (nella maggior parte dei casi per incompetenza) di questa straordinaria quanto unica misura agevolativa.
Dobbiamo innanzitutto dire e ribadire che trattasi di una materia complessa ed in continua evoluzione legislativa e che non è detto che ingegneri, architetti o geometri siano tutti specializzati in Superbonus 110%: consigliamo sempre di chiedere curriculum ed elencazione dei cantieri di Superbonus 110% realizzati od attualmente in corso gestiti da chi tra costoro esprime pareri negativi (forse per mancanza di competenza?) per verificare la validità delle asserzioni in detta materia per non farsi fuorviare da tecnici non molto addentro lo specifico argomento. Stiamo assistendo infatti non di rado a casi in cui proprio da queste categorie si assiste ad una crociata “contro il Superbonus” che talvolta viene accolta quasi come una tutela del cliente e non, ciò che è in realtà, una induzione ad una clamorosa perdita di chance per incapacità tecnica a saperne progettare e dirigere i lavori.
Lo “spauracchio” più comune è la rappresentazione dell’Agenzia delle Entrate che sanzionerebbe con la revoca del beneficio e la “multa” fino al 300% i poveri contribuenti fruitori del bonus “se qualcosa dovesse andare storto”. A parte il fatto che se chiedete all’impronta a chi proferisce questa frase cosa potrebbe andare storto normalmente non vi sa rispondere (perché il solo averla proferita è indicativo della sua non-conoscenza), proviamo a chiarire con serietà questo punto.
Nella “prima versione” del Superbonus 110% e cioè quella introdotta con il Decreto legge 34/2020 (Decreto Rilancio) era necessario attestare preventivamente la regolarità edilizia degli immobili oggetto di intervento e cioè verificare attraverso l’accesso agli atti se lo stato attuale del fabbricato fosse o meno conforme al progetto a suo tempo approvato con quel dato titolo edilizio (Attestazione di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380- Testo Unico dell’Edilizia). E così il Superbonus è stato imbrigliato tra un eccesso di adempimenti burocratici e una situazione di emergenza post Coronavirus, che hanno ridotto le possibilità di accesso soprattutto per i principali beneficiari della detrazione fiscale, i condomini. Ciò, oltre a comportare tempi biblici, per l’estrazione dagli uffici comunali della documentazione autorizzativa sepolta negli archivi comunali e/o della Sovrintendenza, nella maggior parte dei casi comportava la bocciatura della maggior parte delle partiche in quanto lo studio di fattibilità, lungo e dispendioso, ha dato spesso esito infausto per la mancata disponibilità dei condomini autori di abusi su parti comuni a rimuovere gli stessi per consentire l’accesso ai benefici a tutti i condomini, anche se virtuosi. Ai sensi di siffatta normativa dunque (art. 49 T.U.E. n.380/2001), la revoca di qualsiasi agevolazione fiscale concessa (e dunque anche del Superbonus 110%) era senz’altro determinata per lavori effettuati: 1) in assenza di titolo; 2) in contrasto col titolo; 3) per i quali il titolo è stato successivamente annullato. Altre cause di revoca del beneficio, ovviamente, erano (e sono): dichiarazioni mendaci e/o assenza dei requisiti di legge per usufruire dell’agevolazione (esistono immobili esclusi dal beneficio o soggetti destinatari di misure interdittive); mancato raggiungimento dell’efficientamento energetico pari ad almeno due classi e qualsiasi altro motivo afferente il mancato rispetto delle norme e dei parametri tecnici qualificanti l’intervento agevolato come tale.
Ovviamente, diremmo: chi non rispetta la legge perde il beneficio. Ma dunque, potrebbe anche dirsi che chi la rispetta può stare tranquillo. Purtroppo talvolta le cose ovvie, se non si conoscono, diventano le più difficili da realizzare e le buone opportunità impossibili da realizzare.
Recentemente ha semplificato moltissimo l’iter burocratico il Decreto legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni): tra le modifiche apportate dal Semplificazioni-bis, il Dipartimento della Funzione pubblica ne ha evidenziato uno molto importante. Adesso, tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus, compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti, ma ad esclusione di quelli che prevedono demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, potranno essere realizzati con una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), da me ribattezzata CILAS o CILA-Superbonus.
Una particolare comunicazione che il Dipartimento assicura sarà unica a livello nazionale senza necessità di recepimento da parte delle Regioni (come accaduto con la modulistica unica edilizia che ogni Regione ha recepito con copiose modifiche). Per assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale, il Dipartimento della Funzione pubblica sta lavorando con le Regioni, l’ANCI e tutte le altre amministrazioni interessate alla predisposizione di un modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il Superbonus (CILA Superbonus), valido su tutto il territorio nazionale.
Nella CILA dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento (data di rilascio, etc) che ha legittimato l’immobile oggetto. Per gli edifici più risalenti è sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del 1 settembre 1967.
In tutti casi non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa. In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni.
A seguito delle modifiche introdotte dal DL 77/2021 al comma 13ter dell’articolo 119 del DL 34/2020 (vigente al 1 giugno 2021 e in approvazione definitiva al Senato per la conversione in legge), dunque, per tutti gli interventi Superbonus 110%, ad esclusione solo della demolizione e ricostruzione degli edifici, non è più necessario procedere alle relative verifiche preliminari di regolarità urbanistica ed edilizia e attestare lo stato legittimo degli immobili su cui si intendono realizzare gli interventi. Ne consegue che, secondo quanto disposto dalla norma sopra indicata, gli interventi sono eseguibili anche nel caso in cui vi siano degli abusi edilizi. Si tratta, infatti, di una normativa speciale finalizzata a slegare l’accesso dell’agevolazione fiscale dalle verifiche di conformità considerando valide ai fini dell’esecuzione degli interventi l’indicazione dei soli estremi del titolo edilizio originario che ha permesso la costruzione dell’edificio (es. numero di licenza edilizia, permesso, Scia) o che ha legittimato lo stesso (es. condono, sanatoria) o la dichiarazione della data in cui l’opera è stata completata nel caso in cui si tratti di immobile costruito prima del 1967. Ne consegue che la nuova normativa non riguarda e non si applica ad ipotesi di abusi totali, cioè di nuove costruzioni realizzate integralmente in modo abusivo.
La disposizione come introdotta dal DL 77/2021 prevede anche una specifica deroga all’articolo 49 del DPR 380/2001 ossia alla disposizione che non consente di poter usufruire dei benefici fiscali in caso di difformità presenti nell’immobile. In particolare è stata circoscritta la decadenza di cui all’art. 49 ricollegando la stessa, non più alle eventuali difformità preesistenti che l’immobile può avere, ma agli interventi che si intende eseguire e per i quali si applica l’agevolazione fiscale.
In particolare, sono tassativamente indicati i relativi casi che quindi sono le UNICHE IPOTESI CHE COMPORTANO AD OGGI LA REVOCA DEL BENEFICIO per motivi urbanistici ossia:
mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza dell’indicazione degli estremi del titolo o della dichiarazione che l’immobile è ante 1967;
non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste ai tecnici (art. 119, comma 14).
A chiusura della disposizione in commento è stato, inoltre, specificato che “resta comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. Ciò significa che con la presentazione della CILA non si opera nessun tipo di sanatoria per le eventuali difformità presenti nell’edificio oggetto degli interventi e, quindi, non ha carattere legittimante in riferimento alle medesime irregolarità, rimanendo impregiudicata l’ordinaria attività di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia da parte dell’amministrazione comunale.
L’eventuale difformità riscontrata potrà quindi essere oggetto di un provvedimento sanzionatorio da parte dell’amministrazione senza, tuttavia, intaccare l’agevolazione fiscale.
In altre parole, sia chiaro che le disposizioni contenute nel Decreto legge 77/2021 non costituiscono “legittimazione” di eventuali abusi che possano eventualmente esistere e che di conseguenza potrebbero “riemergere” in occasioni di verifiche di regolarità edilizia che siano richieste dalla legge per diversi fini: (atti di compravendita, mutui, nuova diverso intervento edilizio, denuncia del vicino ecc..), verifiche che tuttavia non inciderebbero sulla pratica presentata ai sensi del richiamato art 33 e relativi effetti anche fiscali.

Alla prossima!

Dott. Teresa Pane
Responsabile Punto Casa Italia
Via dei Platani 11
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