Spesso i rapporti di vicinato determinano l'insorgere di conflitti relativi al rispetto della distanza tra le costruzioni, a tale proposito occorre fare riferimento agli artt. 873 e segg. del Codice civile. La normativa in commento pone innanzitutto una misura fissa di tre metri come standard per la distanza minima tra le costruzioni non unite o aderenti tra loro, demandando ai regolamenti locali la facoltà di stabilire distanze maggiori, ma mai distanze inferiori. La ratio di tale disposizione è evidente: la tutela dell'igiene pubblica impone, infatti, una distanza tra gli edifici che assicuri luce e aria sufficienti. Il discorso cambia allorché la costruzione venga realizzata in appoggio o in aderenza ad una preesistente. Nel primo caso vi è comunione forzosa del muro su cui ci si appoggia e si è tenuti a pagare la metà del valore del muro stesso; nella seconda ipotesi, invece, si fabbrica lungo il muro a stretto contatto di questi, senza appoggiarvisi, e non è necessario sostenere alcuna spesa.
Per quanto concerne l'ipotesi particolare di una scala esterna va detto che, in linea generale, una scala, composta da pensilina obliqua con pianerottolo di arrivo, è del tutto equiparata ad altri oggetti come balconi, gronde ed altro, conseguentemente, come tale, non fa distanza dal confine. Configura, invece, volume e, quindi, fa distanza un pianerottolo coperto e tamponato, seppur con pannelli di vetro.
È vero che nel caso di fondo rustico i tempi per l'usucapione sono abbreviati?
L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi in virtù del possesso continuato per vent'anni. L'art. 1159 bis del Codice Civile disciplina l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, in particolare stabilisce che la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquistano in virtù del possesso continuato per quindici anni.
Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, di un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, l'usucapione si compie col decorso di soli cinque anni dalla data di trascrizione.
p.Avv. Patrizia Cappiello



