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Cultura

L'Area Marina Protetta Punta Campanella

di Redazione · agosto 2009

L'Area Marina Protetta Punta Campanella

L'Area Marina Protetta "Punta Campanella" si estende per circa 30 Km di costa, da Punta Capo del Comune di Sorrento allo scoglio Germano del Comune di Positano, è indicata sulla carta nautica dell'Istituto Idrografico della Marina Militare e sul Portolano dei mari e risulta da tempo segnalata in mare da boe di colore giallo dotate di lampeggiatore notturno.

Anche per l'estate 2009 l'Ente gestore ha previsto un servizio di monitoraggio e informazione ai tanti diportisti che a luglio e agosto si riversano in penisola. A bordo del gommone del Parco Marino, gli operatori controlleranno il mare dell'area protetta con particolare attenzione alle zone di maggiore pregio quali lo scoglio del Vervece o la Baia di Ieranto. In proposito si ricorda che l'accesso via mare alla Baia di Ieranto e al Fiordo di Crapolla è consentito avvalendosi delle unità adibite ad attività di visite guidate autorizzate dall'Ente Parco. Saranno distribuiti opuscoli e depliant illustrativi dell'area nei quali sono indicate le zone dove è possibile transitare o ancorare e le zone dove è invece vietato. Il monitoraggio sarà effettuato in collaborazione con le Forze dell'Ordine, attraverso l'Osservatorio Ambiente e legalità dell'Area marina, alle quali saranno segnalati tutti i comportamenti illeciti. Negli anni scorsi il lavoro di monitoraggio ha consentito di focalizzare l'attenzione su alcuni punti critici sui quali ci sarà maggiore attenzione, in particolare il transito nella zona A del Vervece e l'ancoraggio nella zona di Ieranto.

"Invitiamo tutti i diportisti ad informarsi bene del Regolamento dell'Area Marina Protetta in modo da poter usufruire correttamente del nostro mare -dichiara il Direttore del Parco Antonino Miccio- noi metteremo in cantiere, come ogni estate, una serie di progetti di tutela e pulizia, quali Monitoraggio e Spazzamare, per rendere più piacevole e sicura l'estate nel nostro mare".

Riportiamo di seguito alcune indicazioni sulle attività consentite in area marina protetta ricordando che i trasgressori saranno severamente puniti.

Comportamenti consentiti Zona A, di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. La Zona A è il vero cuore della riserva, sono consentite unicamente le attività di ricerca scientifica e quelle di servizio, non vi si può accedere con nessun mezzo, fatta eccezione per le immersioni subacquee autorizzate. Zona B, di riserva generale, sono consentite, previa autorizzazione dell'Organismo di gestione, una serie di attività (immersioni, navigazione, pesca) che, pur concedendo la fruizione e l'uso sostenibile dell'ambiente, influiscono con il minimo impatto. Zona C, di riserva parziale, sono consentite e regolamentate dall'Organismo di gestione, oltre a quanto già ammesso nelle altre zone, la navigazione a motore, l'ancoraggio libero e la pesca autorizzata.

Disposizioni sulla navigazione Nelle zone B e C dell'area protetta è consentita la navigazione a motore delle imbarcazioni non superiori a 18 m f.t., rispettando le seguenti velocità: max 5 (cinque) nodi nelle Zone B e max 10 (dieci) nodi nelle Zone C. È altresì consentita la navigazione a vela ed a remi per imbarcazioni non superiori a 24 m. f.t..

Disposizioni sulla pesca sportiva È consentita la pratica della pesca sportiva nelle Zone C dell'Area Marina Protetta. È vietata la pratica della pesca sportiva nelle zone "A", nelle zone "B" e nei corridoi di accesso e di transito. Sono altresì vietate le gare di pesca sportiva. L'attività di pesca sportiva è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente Gestore. Sono esentati i minori di anni quattordici se accompagnati da maggiorenne autorizzato. La pesca sportiva può essere praticata sia a bordo di imbarcazioni che da terra, con: coppo o bilancia, canne singole da lancio o lenza fisse, da terra o da barca, a non più di due ami, bolentino anche con canna a mulinello a non più di due ami, lenze per cefalopodi, canne e lenze a traino di superficie e di fondo a non più di due ami per canna o lenza. La pesca deve essere esercitata secondo le seguenti limitazioni: a) coppo o bilancia in numero massimo di un attrezzo per pescatore sportivo autorizzato; b) canne singole da lancio, lenze fisse, canne a mulinello a non più di due ami ed in numero massimo di due attrezzi per pescatore sportivo autorizzato; c) canne e lenze per la pesca a traino di superficie e di fondo in numero massimo di due attrezzi per pescatore sportivo autorizzato.

Raffaele Di Palma