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Cultura

Domanda: risarcimento per caduta da cavallo al maneggio

di Redazione · dicembre 2011

Domanda: risarcimento per caduta da cavallo al maneggio

In caso di danni alla persona causati da caduta da cavallo durante una lezione di equitazione, il gestore del maneggio è soggetto ad una presunzione di responsabilità, in quanto proprietario o utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni. Nel caso specifico di esercitazioni di principianti, o di allievi giovanissimi ed inesperti, l'attività di maneggio viene definita "pericolosa" ed il gestore è responsabile ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile. Pertanto, egli è tenuto a risarcire i danni patiti, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire la caduta. Al di fuori di siffatta ipotesi, quando cioè a cavalcare siano allievi sufficientemente esperti, l'attività di equitazione svolta all'interno di un circolo ippico, alla presenza di un istruttore, non è annoverabile, di per sé, tra le attività pericolose ed il proprietario o l'utilizzatore dell'animale sono responsabili ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile. In questa ipotesi il proprietario, o l'utilizzatore, dell'animale che ha causato il danno, si libera da responsabilità solo con la duplice prova della propria assenza di colpa e del caso fortuito. Tale responsabilità si fonda non su di un comportamento o un'attività del proprietario o di chi si serve dell'animale, ma di un'attività dell'animale stesso, e trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno che sia imprevedibile ed inevitabile.

Avv. Patrizia Cappiello Lo studio è sito in Piano di Sorrento Piazza della Repubblica n. 26 Sc. B