Nel mio condominio, costituito da 3 palazzine, si deve far fronte alle spese di manutenzione per il rifacimento della ringhiera e del muro di confine. Si tratta di muri, alti circa un metro, su cui sono inserite le ringhiere e delimitano l’area condominiale esterna e quella interna, costituita da giardini di uso esclusivo dei condomini a piano terra. Il regolamento condominiale non indica questi muri fra le parti comuni ma non li esclude neanche.
Come andranno ripartite le spese?
I muri in questione non sono certo quelli perimetrali in senso stretto, che secondo la Cassazione sono “quei muri che, anche se non hanno natura e funzioni di muri maestri portanti, delimitano la superficie coperta, proteggendo l’edificio dagli agenti termici e atmosferici, e delineandone la sagoma architettonica, sono da considerare comuni a tutti i condomini anche nelle parti che si trovano in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed esclusiva e quando sono collocati in posizione, avanzata o arretrata, non coincidente con il perimetro esterno dei muri perimetrali esistenti in corrispondenza degli altri piani”.
Tuttavia, deve ritenersi che abbiano natura condominiale in quanto la loro precipua funzione è quella di creare un confine tra altre proprietà o la strada ed il complesso condominiale. Come il muro, anche le ringhiere che lo sovrastano e completano debbono ritenersi parti di proprietà comune.
Pertanto, se muri e ringhiera sono comuni, le spese per la loro manutenzione devono essere le stesse. Poiché il codice civile rispetto alle ringhiere non afferma nulla di diverso di quanto dice per i muri, le spese che riguardano entrambi, ricadendo nell’ambito dei cosiddetti costi di conservazione, debbano essere suddivise in ragione dei millesimi di proprietà.




