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Stufe a pellet in condominio

Autore: a cura dell. Avv Patrizia Cappiello | Pubblicato Marzo 2019 in Attualità

Vorrei acquistare una stufa a pellet e appoggiare la canna fumaria sulla facciata del condominio, devo essere autorizzato?

L’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale non costituisce una innovazione che necessita di approvazione a maggioranza qualificata, bensì una modifica della cosa che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, diritto tutelato dall’articolo 1102 del codice civile, che garantisce a ogni condomino di usufruire delle parti comuni dell’edificio a scopo di miglioramento delle proprie condizioni abitative. Pertanto l’intervento di installazione della canna fumaria non può essere vietato dall’assemblea dei condomini anzi, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non esiste alcun tipo di obbligo, in capo al condomino che voglia effettuare l’appoggio della canna fumaria sul muro perimetrale, di comunicare tale iniziativa agli altri condomini, non essendo necessaria una autorizzazione da parte degli stessi. Dunque, viene riconosciuta piena libertà al singolo condomino, a patto che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico.
Le stufe a pellet, al pari di tutti gli altri apparecchi a combustibile solido, devono scaricare a tetto tramite un camino, all’altezza e secondo la normativa prescritta dai regolamenti locali per non incorrere in abusi o atti illeciti.
Un ruolo centrale lo gioca anche il regolamento condominiale che, senza poter derogare alle norme di rango amministrativo (regolamenti locali), può certamente integrarne il contenuto prevedendo ulteriori accorgimenti, anche estetici, per l’installazione delle canne fumarie. La mancanza anche di solo uno dei requisiti richiesti può determinare l’obbligo alla loro rimozione.